Art. 5.
(Vitelli).

      1. Per gli allevamenti di vitelli o capi equivalenti, fino a sei mesi di età, si applicano le seguenti disposizioni:

          a) ogni vitello o capo equivalente stabulato in gruppo, fino a 150 chilogrammi di peso vivo o fino a tre mesi di età, deve poter disporre di uno spazio libero di almeno 1,5 metri quadrati. Oltre tale peso o oltre i tre mesi di età gli animali devono poter disporre singolarmente di almeno 3 metri quadrati. Lo spazio deve consentire comunque agli animali di voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento;

          b) è vietato vincolare alla posta gli animali in modo continuativo; le stalle di tipo tradizionale, in cui gli animali sono vincolati alla posta, devono garantire loro un tempo adeguato per poter svolgere le funzioni etologiche e fisiologiche;

          c) gli animali malati o feriti devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta, confortevole e pulita;

 

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          d) gli animali devono essere nutriti in modo da garantire buone condizioni di salute e di benessere e un buon ritmo di crescita e da soddisfare le loro esigenze comportamentali; a tale fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente, nonché un minimo di mangime solido contenente almeno 100 grammi a pasto di fibre digeribili a partire dallo svezzamento e comunque non oltre il trentesimo giorno d'età;

          e) per ogni animale deve essere prevista una adeguata lettiera che deve essere asciutta, confortevole e pulita.